Cassazione: dare del “frocio” รจ diffamazione

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La decisione della Suprema Corte: chi usa questa espressione
“lede l’identitร  personale altrui”

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ROMA – Non รจ vero, come sostiene la difesa dell’imputato, cheย dare del “frocio”ย a una personaย sulla bacheca diย Facebookย non integra il reato diย diffamazioneย perchรฉ ormai questo temine non รจ piรน utilizzato in senso denigratorio. Il temine deve invece considerarsiย offensivo e lesivo della personalitร ย del soggetto a cui รจ rivolto.ย 

Quindi, rischia sempre una condanna per diffamazione chi apostrofa una persona dandole del “frocio”: lo ribadisce la Cassazione con una sentenza depositata lunedรฌ scorso, con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di un transessuale che aveva, attraverso Facebook, sostenuto la โ€œpresunta omosessualitร โ€ di un uomo, apostrofandolo come โ€œfrocioโ€ e โ€œschifosoโ€.

Lโ€™imputato, condannato per diffamazione sia in primo che in secondo grado, aveva impugnato la decisione pronunciata dalla Corte dโ€™appello di Milano nel gennaio 2020 contestando nel suo ricorso il โ€œcarattere diffamatorioโ€ delle โ€œespressioniโ€ al centro del processo, che, a suo parere, โ€œavrebbero perso per โ€˜lโ€™evoluzioneโ€ della coscienza sociale, il carattere dispregiativo ad esse attribuitoโ€ dai giudici del merito.

Una tesi, questa, che la quinta sezione penale del โ€˜Palazzaccioโ€™, invece, definisce โ€œdestituita di ogni fondamentoโ€.

Per la Suprema Corte, infatti, โ€œle suddette espressioni costituiscono invece, oltre che chiara lesione dellโ€™identitร  personale, veicolo di avvilimento dellโ€™altrui personalitร  e tali sono percepite dalla stragrande maggioranza della popolazione italiana, come dimostrato dalle liti furibonde innescate, in ogni dove, dallโ€™attribuzione delle qualitร  sottese alle espressioni di cui si discute e dal fatto che, nella prassi, molti ricorrono, per recare offesa alla persona, proprio ai termini utilizzati dallโ€™imputatoโ€.

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