Decade il consigliere comunale che non paga Ici e Tari
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Niente convalida dell’elezione per incompatibilità per l’amministratore,
che ha cartelle non pagate malgrado gli avvisi di accertamento
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ROMA – Non può aspirare a fare il consigliere comunale, nè l’assessore o il sindaco, chi ha un debito fiscale liquido ed esigibile nei confronti del Comune. Un’incompatibilità – prevista dal Testo unico enti locali – a ricoprire il ruolo di amministratore, che resiste fino a quando i debiti non sono saldati.
La sentenza della Cassazione
Partendo da questo principio, la Cassazione – (con la sentenza N° 26860) – respinge il ricorso del neo consigliere contro la mancata convalida della sua elezione. Un no giustificato dalla pendenze per il mancato pagamento di cartelle, oggetto di avvisi di accertamento, relative a Ici Tari e canoni idrici. Una pecca non da poco per chi aspira a fare gli interessi di un ente locale preoccupandosi del suo equilibrio di bilancio che dipendente certamente anche dalla regolarità nei versamenti della imposte da parte dei cittadini.
La regolarizzazione dei debiti
Non passa la difesa dell’aspirante sindaco che aveva conquistato intanto la carica di consigliere comunale: un’ascesa fermata dalle pendenze fiscali. Debiti che il ricorrente prova a negare mettendo in dubbio sia la regolarità della notifica delle cartelle sia sostenendo la perdita di efficacia della pretesa perché l’espropriazione non era iniziata ad un anno dalla notifica.
Motivi, anche in contraddizione tra loro, respinti dai giudici di legittimità. La mancata regolarizzazione aveva portato alla decadenza dal consiglio comunale. Ora è arrivata anche la condanna della Suprema corte a 7 mila 200 euro di spese processuali.
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