Emergenza Covid-19. Misure applicabili nei comuni dichiarati di “Zona Rossa”
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Per opportuna informazione:
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LA MADDALENA – Secondo le vigenti disposizioni – (protocolli) – emessi dal Ministero della Salute, nei comuni dichiarati “Zona Rossa” – di massima – sono state stabilite le seguenti prescrizioni di prevenzione:
- il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale;
- la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
- la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- la sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero fino al 15 marzo;
- la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
- la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso negli stessi comuni;
- la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
- l’obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall’azienda sanitaria competente;
- la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti;
- la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza;
- la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell’area.
- Negli stessi comuni, il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali.
Le Regioni, le Province autonome e i Comuni di Micro-Zona possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.
Cliccando sopra si accede alle FAQ relative alle disposizioni settoriali:
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pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(Guardiavecchia.net)
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