CRONACA ED EVENTI

La Maddalena (PUC). Ricorso al TAR delle Opposizioni archiviato, per annullamento in autotutela degli atti del contendere

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REDAZIONE – Con il ricorso N° 131/2024, presentato al TAR Sardegna, proposto dai consiglieri di minoranza Annalisa Gulino, Rosanna Giudice, Alberto Mureddu e Giovanni Manconi, contro l’Amministrazione Lai, con il quale contestavano la mancanza del numero legale, in occasione dell’approvazione della delibera del Consiglio comunale n. 70 del 22.12.2023, riguardante il “Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI Adozione”, il processo non sa da fare.

I Giudici amministrativi di Cagliari, infatti, con la sentenza N° 131/2024 del 15 marzo scorso – (VEDI) – hanno archiviato il procedimento del contendere, in quanto il Comune di La Maddalena, in autotutela degli atti impugnati, ha annullato la stessa delibera N° 70/23 prima dell’apertura del procedimento stesso.

Le spese di lite sostengono i consiglieri di minoranza Annalisa Gulino, Rosanna Giudice e Alberto Mureddu, con una nota stampa  –  devono però essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente. Questo è quanto sancito dal TAR. La condanna al pagamento delle spese legali ha un solo significato: il ricorso in giudizio sarebbe stato accolto, nessun dubbio ormai. La maggioranza per approvare una delibera è composta da 9 e non da 8 consiglieri. E ora chi paga?

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NDR – Le spese di lite, come indicato nella stessa sentenza sulla base del principio di soccombenza virtuale (*)… almeno per ora, le pagheranno certamente i cittadinise non chi?.

(*) – Applicazione del principio della soccombenza virtuale: Quando l’annullamento in autotutela non si realizza come adempimento spontaneo, ma segue alla proposizione del ricorso in riassunzione, non è premiato con la compensazione delle spese. In tal caso opera, infatti, il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 12 luglio 2005, secondo il quale “nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale”.

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