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Feste di Natale. Palazzo Chigi precisa: “Se si va da parenti e amici tornare a casa entro le 22”

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ROMA – Pranzi sì, cenoni no. Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici e parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22 (il primo gennaio dalle 7 alle 22) sia nei giorni rossi che in quelli arancioni. I motivi che giustificano gli spostamenti durante il coprifuoco sono esclusivamente di lavoro, necessità e salute.

Lo precisa oggi Palazzo Chigi rispondendo alle domande di chiarimento che stanno arrivando in queste ore da parte di molti cittadini che chiedono conferma, nel caso si vada a casa di parenti e amici, se si debbano sempre rispettare le norme sul coprifuoco.

Sono ingenti le Forse di Polizia in strada per i controlli in queste festività di Natale

  • fino al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti fuori Regione, anche per andare a trovare parenti e amici.
  • nei giorni rossi (24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) è possibile effettuare un solo spostamento al giorno per andare a far visita a parenti e amici, comunque per un massimo di due persone a cui si possono aggiungere i minori di 14 anni, i disabili o persone non autosufficienti; questi spostamenti saranno consentiti anche al di fuori del proprio Comune, purché nella stessa Regione, sempre dalle 5 alle 22;
  • nei giorni arancioni (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) gli spostamenti sono liberi all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, così come le visite, mantenendo lo stesso principio e un massimo di due persone non conviventi in visita per abitazione;
  • negli stessi giorni sono consentiti gli spostamenti al di fuori dei Comuni con meno di 5mila abitanti in un raggio di 30 chilometri (anche in un’altra Regione), ma non nei capoluoghi di provincia. Sempre muniti di autocertificazione;
  • fino al 6 gennaio sono consentiti gli spostamenti nelle seconde case all’interno della stessa Regione, ma solo dalle 5 alle 22. Sono invece vietati quelli in altre Regioni. Gli spostamenti saranno consentiti fino al 6 gennaio anche tra Comuni e Regioni diverse.

In caso di violazione si applica una multa che può andare dai 400 ai 1.000 euro, e che può essere aumentata di un terzo se la violazione avviene “mediante l’utilizzo di un veicolo”.

  • Restano aperti, anche nei giorni rossi gli alimentari, solamente le farmacie e le parafarmacie, i tabaccai, le edicole, le librerie, i parrucchieri, le lavanderie;
  • è consentito svolgere sia attività motoria, individualmente e in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione, sia attività sportiva, ma anche questa solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto;
  • i fedeli si potranno recare a messa sia nei giorni rossi che in quelli arancioni purché muniti di autocertificazione. Nei giorni rossi si dovranno scegliere chiese vicine alla propria residenza, negli arancioni i fedeli potranno raggiungere qualsiasi luogo sacro sito nel Comune di residenza, domicilio o abitazione. Se esso ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti è possibile recarsi in chiese situate in altri Comuni che non siano capoluoghi di provincia e distanti non oltre i 30 chilometri.

Le feste all’interno di locali pubblici e privati sono sempre vietate.

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